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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2011, n. 46785
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 novembre 2011, n. 44126
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 novembre 2011, n. 44107
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 novembre 2011, n. 44065
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 novembre 2011, n. 43317
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 novembre 2011, n. 42967
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 novembre 2011, n. 42428
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 novembre 2011, n. 42114
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 novembre 2011, n. 42053
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 novembre 2011, n. 41401
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 ottobre 2011, n. 39237
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 ottobre 2011, n. 38793
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 20 ottobre 2011, n. 37954
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 ottobre, n. 36779
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 ottobre 2011, n. 36719
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 ottobre 2011, n. 36503
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2011, n. 36038
Portare in detrazione come spese mediche fatture false, apparentemente emesse da cliniche private, integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) e non il più lieve reato di dichiarazione infedele (art. 4).
In caso di articolo on line è esclusa responsabilità del direttore per il post del lettore
In tema di diffamazione, non è possibile estendere alle pubblicazioni on line le disposizioni previste in materia di pubblicazioni su carta dalla legge 47/1948.
Il periodico on line non può essere considerato "stampa" ai sensi dell'art. 57 codice penale, pertanto la condotta di non aver impedito la commissione del reato di diffamazione non è prevista dalla legge come reato.
Inoltre, secondo la Cassazione, considerate le caratteristiche di Internet sarebbe impossibile esercitare un controllo su quanto viene immediatamente pubblicato.
Né si può condannare, per la mancata rimozione del post offensivo, operando un'analogia in malam partem vietata in materia penale.
Costituisce reato assumere medicinali al fine di abortire.
Essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 c.p., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azione illegittima o antisociale, sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata.
Conseguentemente risponde del reato di interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dagli artt. 5 e 8 della legge n. 194 del 1978 la donna che assume farmaci che hanno come effetto secondario l'aborto al preciso fine di provocare la morte del feto.
L'utilizzo di un programma di un "file sharing" a contenuto pedopornografico, non è da solo sufficiente a provare la volontà di diffondere le immagini.
Per la configurabilità del reato è necessario che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici ed ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing.
Può invece dirsi integrato il reato di cui all'art. 600-quater c.p., poiché l'imputato si è consapevolmente procurato l'immagine ed ha consapevolmente detenuto files pedopornografici.
La diffusione di immagini ritraenti personaggi famosi all'interno di locali pubblici è consentita unicamente in presenza di un interesse dell'opinione pubblica a conoscere la notizia.
Commette pertanto il delitto di estorsione chiunque venda dette immagini ai diretti interessati allo scopo di far pressione sugli stessi, ben avendo presente il loro interesse alla non pubblicazione.
Non commette il reato di esercizio abusivo della professione l'avvocato radiato dall'albo che fornisce una consulenza legale avente carattere episodico.
Per la configurabilità del reato è necessario che l'attività strumentale (nella specie, la consulenza) venga compiuta in modo continuativo e professionale, in quanto solo in questa seconda ipotesi si ha esercizio della professione, per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo.
In tema di lesioni personali volontarie, una stampante costituisce arma impropria e il suo utilizzo integra la relativa circostanza aggravante.
Costituisce arma impropria qualunque strumento atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo; la legge n. 110 del 1975 individua gli oggetti che non è consentito portare fuori dalla propria abitazione senza un motivo giustificato in "qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".
Sono armi improprie quegli strumenti che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona; quel che rileva non è la forma dell'oggetto utilizzato per offendere, ma la destinazione funzionale di esso.
In tema di lesioni personali, nel corso di una partita di calcio, l'infrazione delle regole va valutata in concreto con riferimento all'elemento psicologico del soggetto agente, il cui comportamento può essere colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata, o al contrario consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario, approfittando della circostanza del gioco.
Affinché l'azione lesiva possa considerarsi giustificta non deve integrare un'infrazione della regola sportiva e se lo fa deve essere compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento.
Pertanto, un pugno inferto all'avversario quando il pallone è giocato in altra zona del campo costituisce condotta estranea alla logica dello sport, nonché dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva. Come tale un pugno dato per frustrazione ad un avversario non consente di ritenere applicabile la scriminante del "rischio consentito".
Ai fini della sussistenza del delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.), non è necessario che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa; è invece sufficiente l'organizzazione di una sola trasferta
Inoltre non rispondono di detto reato né colui che organizza il viaggio a suo esclusivo uso né il partecipante che si limiti ad aderire al viaggio. Al contrario ne risponde chi organizza il viaggio, oltre che per sé, anche per altri soggetti
Configurat il delitto di favoreggiamento della prostituzione minorile lo scambio preventivo di informazioni facilitanti gli incontri sessuali con minori sul luogo di destinazione.
Nel concorso di persone nel reato l'azione è unitaria. L'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica sicchè ciascun concorrente risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui personalmente compiuti, ma anche di quelli compiuti dai correi.
Commette il reato di calunnia chi dichiara di aver perso un assegno che ha in realtà dato in pagamento, in quanto la persona che in buona fede ha incassato detto assegno ben potrebbe essere accusato di furto o ricettazione.
Chiunque infatti si impossessi illegittimamente di un assegno (contenente tutte le informazioni per risalire al titolare del conto) commette il delitto di furto o ricettazione.
Non rileva pertanto la circostanza che il responsabile non abbia presentato querela per appropriazione indebita.
Il conducente risultato positivo all'alcool test non è ammesso a fornire prova contraria circa le sue condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida.
Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro; pertanto, va ritenuto sussistente lo stato di ebbrezza ognivalvolta viene superata la soglia di alcool massima consentita, senza che il conducente possa discolparsi, fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida.
L'assunzione di un farmaco che ritarda l'eliminazione dell'etanolo nel sangue non preclude una responsabilità per guida in stato di ebbrezza: chi assume un tale farmaco deve astenersi dall'ingestione di alcol ed evitare di mettersi alla guida.
Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che omette di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo.
L'acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 c.p..
Può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile, per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta. Al contrario non potrà ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo.
Anche lo spamming integra il reato di molestia col mezzo del telefono.
L'affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica con petulanti e-mail, può integrare una molestia e un disturbo alla persona che di questa lede la libertà di comunicazione costituzionalmente garantita.
L'avvertimento acustico che ne segnala l'arrivo, costringendo il destinatario a dismettere l'uso del telefono, provoca sia la lesione della propria tranquillità e privacy, sia la compromissione della propria libertà di comunicazione.
Non risponde di calunnia il professore che denuncia il dirigente scolastico per la violenza privata perpetrata nei confronti della madre di uno studente disabile, al fine di indurla "con velate minacce" a ritrattare le accuse rivolte allo stesso dirigente, relative a presunti maltrattamenti.
L'espressione "velate minacce" ben può riferirsi alla pressione esercitata dal dirigente sulla donna nel corso di un dialogo realmente verificatosi, difettando conseguentemente la falsa accusa idonea ad integrare il reato.
Integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia i comportamenti iperprotettivi tenuti dal genitore nei confronti del figlio minore e tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso.
Ai fini della sussistenza del reato non rileva il grado di percezione del maltrattamento da parte della vittima minorenne né il suo consenso.
Sussiste la responsabilità della madre che tiene comportamenti che consistono nell'impedire al figlio minore rapporti con coetanei, nell'escludere il figlio dalle attività motorie organizzate dalla scuola, nel rappresentare la figura paterna in termini esclusivamente negativi impedendo al figlio di utilizzare il cognome del padre.
Non commette il delitto di truffa il consulente del Pm o del perito del giudice che indichi il nominativo di un ausiliario, della cui collaborazione richiedere di essere autorizzato ad avvalersi, diverso da quello che effettivamente lo coadiuverà nello svolgimento delle attività, qualora la richiesta di rimborso delle spese faccia riferimento a prestazioni realmente percepite nella misura indicata.
L'autorizzazione del magistrato, infatti, non consiste in un controllo sulla scelta dell'ausiliario, bensì sulla verifica dell'effettiva necessità ed opportunità di far ricorso ad una prestazione d'opera.