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Corte di Cassazione civile, sezione II, ordinanza 15 novembre 2011, n. 23961
Corte di Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 28 giugno 2011, n. 14319
E' legittimo l'uso delle apparecchiature elettroniche, quali gli autovelox, anche su strade diverse da quelle indicate dall'art. 4 del D.L. 121/2002, sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. att. C.d.S.) ai fini della contestazione differita.
L'istituzione da parte di un comune, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento, non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati qualora l'avviso "parcheggio incustodito" sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto.
La finalità di pubblico interesse del servizio esclude che le particolari modalità di offerta dello stesso (personale di controllo, recinzioni, speciali modalità di accesso ed uscita) consentano il ricorso ai criteri di buonafede e tutela dell'affidamento incolpevole.
Pertanto, il gestore concessionario del comune di un parcheggio incustodito non risponde del furto di un'auto in sosta.